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STATUTO dell'Associazione regionale
Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica
DENOMINAZIONE E
ASSOCIAZIONE
AD ALTRI ORGANISMI
Art. l
E' costituita
un'associazione professionale denominata Diesse - Didattica e Innovazione
Scolastica - Regione Liguria .
L ' Associazione
ha sede in Genova, in Corso Buenos Ayres, 36\7. Il trasferimento della
sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo senza modifica di Statuto.
L'Associazione
aderisce all'Associazione nazionale Diesse didattica ed innovazione
scolastica, fondata nel 1987, con sede a Milano, Via Melchiorre Gioia 181,
ente riconosciuto dal Ministero.
SCOPI
Art.2
E' compito
dell'Associazione promuovere ed attuare la dignità e la professionalità
dei docenti nella scuola di ogni ordine e grado e di collaborare
all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, nel quadro
dei bisogni educativi, culturali e formativi specialmente del territorio
ligure con particolare riferimento alla libertà di educazione e di
insegnamento ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo,
attraverso:
-
la
promozione di studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale
e professionale
-
la
predisposizione di centri di documentazione e biblioteche a servizio dei
soci e dei cittadini
-
l'organizzazione dell'aggiornamento dei docenti anche con la redazione e
l'edizione di libri, dispense e pubblicazioni periodiche
-
l'offerta di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei
confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta
-
rapporti di collaborazione con la Direzione regionale scolastica della
Liguria, con gli Uffici Provinciali, con gli Enti Locali, con Organismi
Pubblici, con le Università e con altre Associazioni che perseguano fini
analoghi
-
organizzazione di conferenze, corsi, tavole rotonde, convegni, e di
iniziative di vario genere rivolte alle diverse componenti del mondo della
scuola,
-
la
tutela degli interessi professionali dei propri Soci
L' Associazione
è apolitica e non ha scopo di lucro; essa è caratterizzata altresì dalla
democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche
associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall'obbligatorietà del bilancio.
Durante la vita
dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto
avanzi di gestione non che fondi, riserve o capitali.
SOCI
Art.3
Possono
diventare soci i docenti, gli educatori, personale direttivo delle scuole,
operatori scolastici ai vari livelli, aspiranti alla professione di
docente e di dirigente scolastico e tutti coloro che siano sensibili ai
problemi della scuola e condividano le finalità dell'Associazione.
Possono inoltre
essere soci sostenitori enti, sodalizi e associazioni che intendano
contribuire al raggiungimento degli stessi scopi.
Sono soci tutti
coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alI'
Associazione avendo i requisiti sopra descritti. Tutti coloro che
intendono far parte dell' Associazione dovranno redigere una domanda su
apposito modulo. Tale domanda potrà essere accolta o respinta, con
motivato giudizio, dal Consiglio Direttivo: contro quest'ultima decisione
è ammesso appello alI' Assemblea Generale.
Per diventare e
rimanere soci si devono versare le quote associative.
Tutti i soci
hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonchè
all'elettorato attivo e passivo.
ORGANI SOCIALI
Art.4
Gli organi dell'
Associazione sono:
L'Assemblea dei
Soci
Il Consiglio
Direttivo
Il Presidente
Il Collegio dei
revisori dei conti
ASSEMBLEE
Art.5
L'Assemblea è
sovrana e delibera a maggioranza, ad essa sono ammessi con diritto di voto
i soci in regola con le quote.
Sono ammesse le
deleghe scritte, ma un socio non può rappresentare più di un associato.
L'Assemblea
ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo e delibera:
.
Sulla relazione
dell'attività svolta
.
Sul programma di
massima.
.
Sulle quote annuali
.
Su tutti gli altri
punti dell'ordine del giorno
Inoltre
l'Assemblea ogni due anni elegge tra i propri soci:
.
I nove membri del
consiglio direttivo.
I tre membri
del collegio dei revisori.
.
L'Assemblea dovrà
essere tenuta presso la sede dell'Associazione, o comunque in luogo idoneo
a garantire la massima partecipazione degli associati, e convocata minimo
otto giorni prima con comunicazione agli associati a mezzo posta indicando
giorno, luogo, ora ed elenco delle materie da trattare.
Art.6
L 'assemblea
straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo o per richiesta motivata
da almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell' Associazione e
modalità di liquidazione.
Art.7
L 'assemblea è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un'ora
dalla prima convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero
degli associati intervenuti e delibera con il numero dei presenti.
CONSIGLIO
DIRETTIVO ED ALTRI ORGANI
Art.8
II Consiglio
Direttivo in prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere, e il Segretario, fissando eventualmente
altre cariche.
Il Consiglio
Direttivo deve agire secondo gli orientamenti espressi dall' Assemblea,
assumendo opportune iniziative nel rispetto dello Statuto.
Il Presidente
convoca il Consiglio e ne dirige le sedute; il Consiglio può essere
altresì convocato da almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri, le deliberazioni saranno adottate a maggioranza, in caso di
parità prevarrà il voto del Presidente.
In assenza del
Presidente, il Consiglio è diretto dal Vicepresidente.
Le deliberazioni
del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Il Consiglio
direttivo, a maggioranza assoluta, può sospendere o espellere chi
commetterà azioni ritenute disonorevoli o rechi in qualsiasi modo danni
morali o materiali all'associazione. Tale atto deve essere ratificato
dall' Assemblea ordinaria.
Art.9
Le dimissioni
della maggioranza dei consiglieri provocano automaticamente la decadenza
dell'intero consiglio, che rimane in carica per adempiere ai normali atti
amministrativi con l'obbligo di convocare l' Assemblea straordinaria
elettiva.
Art. 10
Il Presidente ha
la legale rappresentanza dell' Associazione; egli, con il Tesoriere, ha la
firma degli atti amministrativi d'aspetto economico e finanziario.
art. 11
I revisori dei
conti, in prima seduta, eleggono al loro interno il Presidente del
Collegio.
I Revisori hanno
funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria, ed
esaminano, in particolare, il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo,
predisposti dal Consiglio Direttivo.
Essi hanno
diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto
di voto.
PATRIMONIO
art. 12
I mezzi
finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi d'Enti ed
Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle
attività organizzate dall' Associazione.
BILANCI
art. 13
Il Consiglio
Direttivo prepara il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell' Assemblea secondo gli obblighi di legge.
ANNO SOCIALE
art. 14
L 'anno sociale
che coincide con l'esercizio finanziario, inizia il 1 Gennaio e finisce il
31 Dicembre.
SCIOGLIMENTO
art. 15
Lo scioglimento
dell'associazione è deliberato dall' Assemblea straordinaria, con
l'approvazione di quattro quinti dei soci.
L' Assemblea,
all'atto di scioglimento dell' Associazione delibererà in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'
Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore
d'altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di
pubblica utilità.
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