Diesse Liguria 
Associazione di Docenti Professionisti liberi

 
 

STATUTO dell'Associazione regionale

Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica

 

DENOMINAZIONE E ASSOCIAZIONE AD ALTRI ORGANISMI

Art. l

E' costituita un'associazione professionale denominata Diesse - Didattica e Innovazione Scolastica - Regione Liguria .

L ' Associazione ha sede in Genova, in Corso Buenos Ayres, 36\7.  Il trasferimento della sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo senza modifica di Statuto.

 

L'Associazione aderisce all'Associazione nazionale Diesse didattica ed innovazione scolastica, fondata nel 1987, con sede a Milano, Via Melchiorre Gioia 181, ente riconosciuto dal Ministero.

 

SCOPI

Art.2

E' compito dell'Associazione promuovere ed attuare la dignità e la professionalità dei docenti nella scuola di ogni ordine e grado e di collaborare all'evoluzione del sistema scolastico della società italiana, nel quadro dei bisogni educativi, culturali e formativi specialmente del territorio ligure con particolare riferimento alla libertà di educazione e di insegnamento ed al ruolo dei docenti e del personale direttivo, attraverso:

-          la promozione di studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale

-          la predisposizione di centri di documentazione e biblioteche a servizio dei soci e dei cittadini

-          l'organizzazione dell'aggiornamento dei docenti anche con la redazione e l'edizione di libri, dispense e pubblicazioni periodiche

-          l'offerta di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta

-          rapporti di collaborazione con la Direzione regionale scolastica della Liguria, con gli Uffici Provinciali, con gli Enti Locali, con Organismi Pubblici, con le Università e con altre Associazioni che perseguano fini analoghi

-          organizzazione di  conferenze, corsi, tavole rotonde, convegni, e di iniziative di vario genere rivolte alle diverse componenti del mondo della scuola,

-          la tutela degli interessi professionali dei propri Soci

 

L' Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; essa è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto avanzi di gestione non che fondi, riserve o capitali.

 

SOCI

Art.3

Possono diventare soci i docenti, gli educatori, personale direttivo delle scuole, operatori scolastici ai vari livelli, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico e tutti coloro che siano sensibili ai problemi della scuola e condividano le finalità dell'Associazione.

Possono inoltre essere soci sostenitori enti, sodalizi e associazioni che intendano contribuire al raggiungimento degli stessi scopi.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alI' Associazione avendo i requisiti sopra descritti. Tutti coloro che intendono far parte dell' Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tale domanda potrà essere accolta o respinta, con motivato giudizio, dal Consiglio Direttivo: contro quest'ultima decisione è ammesso appello alI' Assemblea Generale.

Per diventare e rimanere soci si devono versare le quote associative.

Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonchè all'elettorato attivo e passivo.

 

ORGANI SOCIALI

Art.4

Gli organi dell' Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei revisori dei conti

 

ASSEMBLEE

Art.5

L'Assemblea è sovrana e delibera a maggioranza, ad essa sono ammessi con diritto di voto i soci in regola con le quote.

Sono ammesse le deleghe scritte, ma un socio non può rappresentare più di un associato.

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo e delibera:

. Sulla relazione dell'attività svolta

. Sul programma di massima.

. Sulle quote annuali

. Su tutti gli altri punti dell'ordine del giorno

 

Inoltre l'Assemblea ogni due anni elegge tra i propri soci:

. I nove membri del consiglio direttivo.

I tre  membri del collegio dei revisori.

. L'Assemblea dovrà essere tenuta presso la sede dell'Associazione, o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, e convocata minimo otto giorni prima con comunicazione agli associati a mezzo posta indicando giorno, luogo, ora ed elenco delle materie da trattare.

 

Art.6

L 'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo o per richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell' Associazione e modalità di liquidazione.

Art.7

L 'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il numero dei presenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO ED ALTRI ORGANI

Art.8

II Consiglio Direttivo in prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, e il Segretario, fissando eventualmente altre cariche.

Il Consiglio Direttivo deve agire secondo gli orientamenti espressi dall' Assemblea, assumendo opportune iniziative nel rispetto dello Statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio e ne dirige le sedute; il Consiglio può essere altresì convocato da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, le deliberazioni saranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In assenza del Presidente, il Consiglio è diretto dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, può sospendere o espellere chi commetterà azioni ritenute disonorevoli o rechi in qualsiasi modo danni morali o materiali all'associazione. Tale atto deve essere ratificato dall' Assemblea ordinaria.

 

Art.9

Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri provocano automaticamente la decadenza dell'intero consiglio, che rimane in carica per adempiere ai normali atti amministrativi con l'obbligo di convocare l' Assemblea straordinaria elettiva.

 

Art. 10

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Associazione; egli, con il Tesoriere, ha la firma degli atti amministrativi d'aspetto economico e finanziario.

 

art. 11

I revisori dei conti, in prima seduta, eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

I Revisori hanno funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria, ed esaminano, in particolare, il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Essi hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

 

PATRIMONIO

art. 12

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi d'Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall' Associazione.

 

BILANCI

art. 13

Il Consiglio Direttivo prepara il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea secondo gli obblighi di legge.

 

ANNO SOCIALE

art. 14

L 'anno sociale che coincide con l'esercizio finanziario, inizia il 1 Gennaio e finisce il 31 Dicembre.

 

SCIOGLIMENTO

art. 15

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall' Assemblea straordinaria, con l'approvazione di quattro quinti dei soci.

 L' Assemblea, all'atto di scioglimento dell' Associazione delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell' Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore d'altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.